Onorevoli Colleghi! - Nonostante i rapidi sviluppi sociali e le grandi innovazioni tecnologiche che contraddistinguono il nostro tempo, la famiglia svolge, oggi come ieri, il compito primario e infungibile di garantire la continuazione biologica, culturale e sociale della comunità.
      Tuttavia, l'assolvimento di tale compito è, per la famiglia moderna, molto più gravoso e difficilmente sostenibile, essendo essa spesso costretta a fare fronte agli eccessivi oneri fiscali e tributari con un reddito modesto.
      Eppure, ogni genitore ha il dovere di garantire a ciascun figlio, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali in cui versa, le medesime opportunità di crescita e di formazione, presupposti necessari affinché ogni individuo si integri nel proprio contesto socio-culturale.
      La cogente necessità di porre la famiglia nelle piene condizioni di assolvere alle proprie funzioni è stata recepita dalla presente proposta di legge e inserita come finalità nell'articolo 1, e alla stessa famiglia sono stati offerti gli strumenti necessari per agevolarla nell'adempimento dei propri compiti. In questo suo intento la presente proposta di legge risponde pienamente sia alla specifica disposizione contenuta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, secondo la quale lo Stato

 

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e la società devono proteggere la famiglia, essendo questa il nucleo naturale e fondamentale del corpo sociale, sia al principio contenuto nell'articolo 31 della Costituzione, che affida alla Repubblica il compito di agevolare «con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose».
      La proposta di legge in esame rivolge particolare attenzione sia alle suddette famiglie numerose, sia alle giovani coppie, provvedendo a darne una definizione normativa e a fissarne i requisiti necessari affinché queste possano beneficiare delle singole agevolazioni fiscali. La famiglia è definita numerosa quando il nucleo è composto da uno o da entrambi i genitori e da almeno tre figli, compresi i figli adottivi e gli affidati. Tuttavia, anche qualora la famiglia non possa avere diritto al riconoscimento di famiglia numerosa a causa dell'insufficiente numero dei figli, ma abbia al suo interno un soggetto inabile o disabile, essa è, per la particolare condizione di difficoltà in cui vive, meritevole di maggiori attenzioni e di aiuti più concreti; per questa ragione essa viene equiparata, all'articolo 2, alla famiglia numerosa e può beneficiare delle stesse agevolazioni e misure di sostegno.
      L'esigenza di considerare con più attenzione la condizione della giovane coppia nasce, invece, dalla volontà di aiutare concretamente chi, essendosi impegnato con il matrimonio ad adempiere a tutti i doveri da esso derivanti, si ritrova ad affrontare oggettive difficoltà di natura prevalentemente economica, sia a causa della giovane età sia per la intrinseca precarietà del mondo del lavoro.
      Gli articoli successivi della presente proposta di legge prevedono agevolazioni di natura prevalentemente tributaria, capaci di incidere su considerevoli e irrinunciabili voci di spesa del bilancio familiare. Si dispone, infatti, che il contribuente possa essere esentato dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora abbia a carico un considerevole numero di figli o quando, avendo contratto matrimonio da pochi anni, si ritrovi a dover fronteggiare spese consistenti come quella per l'acquisto della prima casa o per l'arredamento della stessa.
      Si è ritenuto, inoltre, doveroso promuovere misure volte a favorire l'innalzamento del tasso di natalità, offrendo alle famiglie non solo un bonus pari a 1.500 euro per ogni figlio nato o adottato, ma anche la possibilità di rimuovere quegli ostacoli di natura economica che, sempre più spesso, incidono sulla scelta del numero di figli che si pensa di essere in grado di allevare. Infatti, con la nascita di un bambino, le spese da sostenere per la sua cura e la sua alimentazione, essendo queste molteplici ed esose, pongono i genitori, soprattutto se giovani o con altri figli a carico, nell'impossibilità oggettiva di farvi fronte. Latte in polvere, pannolini, creme, omogeneizzati e asili nido depauperano il bilancio familiare, creando non pochi disagi e difficoltà. Per tale ragione, è stato riconosciuto al contribuente, coniugato da poco o comunque tenuto ad occuparsi di molti figli, il diritto di poter detrarre gli oneri sostenuti per l'acquisto di quanto necessario alla cura del neonato, nonché di dedurre le spese affrontate per iscrivere il proprio figlio presso l'asilo nido.
      Le altre misure di sostegno al reddito sono state introdotte al fine di consentire al capofamiglia di detrarre, in sede di dichiarazione dei redditi, un maggior numero di oneri quali quelli connessi al pagamento di bollette per l'erogazione di luce, acqua e gas e quelli relativi all'acquisto di libri di testo scolastici e universitari. Quest'ultima misura, in particolare, è stata disposta a favore di tutte le famiglie, senza alcuna distinzione anagrafica o basata sul numero dei figli, in considerazione della necessità di garantire a tutti il diritto allo studio.
      Sempre a favore di tutte le famiglie, e ad eccezione di quelle per le quali la presente proposta di legge ne preveda l'esenzione totale, si è disposto all'articolo 7 che, per le unità immobiliari adibite ad
 

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abitazione principale, l'aliquota da applicare per il calcolo dell'ICI sia del 4 per mille.
      I coniugi, con il matrimonio, hanno assunto pubblicamente delle responsabilità verso la società civile e ciò rende la famiglia meritevole di promozione e di sostegno pubblici. Noi abbiamo, pertanto, il dovere di agevolare la sua formazione quando essa, in quanto società naturale fondata sul matrimonio, è fonte di vita della società civile.
 

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